Le barriere architettoniche e sensoriali creano troppo spesso un limite insuperabile per usufruire non solo dei servizi indispensabili per la propria autonomia e sicurezza, ma talvolta anche per una semplice boccata d'aria in città. Gli esempi non mancano: dal superare i dislivelli spesso presenti anche negli scivoli dei marciapiedi, alla mancanza di ausili per la sordità negli uffici pubblici o di mappe sensoriali per la cecità.
Il primo passo è la presa di coscienza dei limiti strutturali e della necessità di rimuoverli, non fosse altro per il dovere imposto dalla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, Legge dello Stato dal 2009. Quei "troppi limiti" sopracitati devono infatti essere rimossi e la legislazione vigente in merito è chiarissima. Giova ricordare che è senz'altro meglio considerare le leggi PRIMA che eventuali interventi ex-novo o di riqualifica/ristrutturazione siano messi in opera, evitando, oltre aspetti penali, inutili aggravi di costo per gli enti pubblici, oltre che pessima pubblicità per le amministrazioni.
La Convenzione ONU nel preambolo così recita:
(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la
disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e
barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena
ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
Il comma 2 dell'art.1:
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duraturemenomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione
con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
L'articolo 9:
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera
indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli
Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all'ambiente
fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre
attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che
in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e
l’eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra
l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese
scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi
informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per
l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e
verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi
aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti
dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si
confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o
animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti
professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare
l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone
con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove
tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso
internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione
e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano
accessibili al minor costo.
Le norme nazionali precedenti alla Convenzione ONU non mancano. "Forse" troppo spesso le si dimentica...
La Legge 13/1989 (della quale il D.M. 236/1989 è l'esplicitazione di dettaglio), all'articolo 1, prevede che la norma si applichi:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
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